Art. 6.
(Potestà legislativa concorrente).

      1. La potestà legislativa concorrente è esercitata dalla regione nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e nell'ambito dei princìpi fondamentali che possono essere determinati con legge dello Stato.
      2. Sono materie di legislazione concorrente:

          a) i rapporti della regione con le altre regioni, con lo Stato, con l'Unione europea e con gli Stati esteri;

          b) il commercio con l'estero e la cooperazione internazionale;

 

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          c) la promozione dell'occupazione, la tutela e la sicurezza del lavoro;

          d) le professioni;

          e) la ricerca scientifica e tecnologica, nonché il sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

          f) l'alimentazione e la tutela dei consumatori;

          g) i servizi di protezione civile;

          h) l'ordinamento e l'organizzazione dei porti e degli aeroporti civili;

          i) le grandi reti di trasporto e di navigazione;

          l) l'ordinamento della comunicazione;

          m) la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia;

          n) la previdenza complementare e integrativa;

          o) l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

          p) gli enti di credito e le fondazioni bancarie;

          q) la cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

          r) la tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.