1. La potestà legislativa concorrente è esercitata dalla regione nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e nell'ambito dei princìpi fondamentali che possono essere determinati con legge dello Stato.
2. Sono materie di legislazione concorrente:
a) i rapporti della regione con le altre regioni, con lo Stato, con l'Unione europea e con gli Stati esteri;
b) il commercio con l'estero e la cooperazione internazionale;
c) la promozione dell'occupazione, la tutela e la sicurezza del lavoro;
d) le professioni;
e) la ricerca scientifica e tecnologica, nonché il sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
f) l'alimentazione e la tutela dei consumatori;
g) i servizi di protezione civile;
h) l'ordinamento e l'organizzazione dei porti e degli aeroporti civili;
i) le grandi reti di trasporto e di navigazione;
l) l'ordinamento della comunicazione;
m) la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia;
n) la previdenza complementare e integrativa;
o) l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
p) gli enti di credito e le fondazioni bancarie;
q) la cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
r) la tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.